TAR Veneto, sez. II, 8/04/2021, n. 464
Non è legittimo il diniego opposto alle ricorrenti, tutte residenti con la propria famiglia nella “zona rossa” per la contaminazione da PFAS, con riferimento agli esiti del “Piano di campionamento degli alimenti per la ricerca di sostanze Perfluoroalchiliche”, nonché di conoscere le attività ispettive, di ulteriore controllo e di tipo precauzionale successivamente intraprese in quanto le informazioni richieste rientrano nell’ambito della richiamata disciplina relativa all’accesso alle informazioni ambientali di cui al d.lgs. 195/2005. Il tutto con la precisazione che l’art. 5 del D. Lgs. 195/2005 elenca tra i casi in cui l’accesso alle informazioni ambientali è escluso quelli in cui “la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio……lett. C): allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti”, per cui non è la mera pendenza del procedimento penale a paralizzare la pretesa ostensiva, ma l’incidenza negativa che la propalazione delle informazioni richieste determina sul suo svolgersi, ovvero sulle indagini in corso.