TAR Veneto, sez. II,  20/02/2023, n. 234

 

Articolo test

Nell’ambito di un ricorso proposto da alcuni residenti in prossimità di un impianto di incenerinento di rifiuti contro il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), comprensivo dei provvedimenti di AIA e VIA per l’intervento di ammodernamento dell’insediamento in oggetto, è stato ritenuto legittimo l’operato della commissione VIA laddove:

– da un lato, ha espresso il diniego di autorizzazione all’incenerimento nell’impianto di rifiuti liquidi contenenti PFAS, tra cui il percolato di discarica, ritenendo che la documentazione acquisita agli atti non fosse sufficiente a trarre conclusioni certe sull’efficacia e l’adeguatezza dei sistemi proposti, sia tecnologici che gestionali, necessari a garantire la rottura in modo definitivo del legame C-F che caratterizza tali sostanze;

– e dall’altro,  ha invece ritenuto  ragionevole una diversa valutazione con riferimento ai fanghi di depurazione civile costituenti rifiuti solidi non pericolosi che – a differenza del rifiuto liquido “concentrato”- non possono essere qualificati come contaminati da PFAS; anche perché per tali sostanze la normativa europea indica proprio l’incenerimento o recupero energetico, in alternativa al riutilizzo, quale migliore tecnica per il trattamento, preferibile rispetto allo smaltimento in discarica.

TR VENETO 234-23