TAR Veneto, sez. II,  10/10/2022, n. 1518

 

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E’ legittimo il decreto regionale con cui, a conclusione del procedimento di riesame dell’AIA per la gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, vengono introdotti limiti allo scarico e prescrizioni relative all’accettazione di rifiuti contenenti PFAS, quali condizioni di autorizzazione, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 5-ter D.Lgs. 152/2006, in quanto la disciplina vigente non impedisce all’autorità competente – ricorrendone i presupposti, anche nelle more dell’approvazione della pianificazione di settore – di introdurre prescrizioni di esercizio agli impianti di trattamento di rifiuti e limiti agli scarichi all’interno dei singoli provvedimenti autorizzatori, al fine di prevenire situazioni di inquinamento. E’ vero infatti che la disciplina autorizzatoria degli impianti e dei singoli scarichi deve tener conto degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla pianificazione di settore, ma scopo primario di essa è e resta, comunque, la definizione delle condizioni di gestione dell’impianto e degli scarichi necessarie a prevenire ed evitare tutti i possibili effetti nocivi delle attività potenzialmente inquinanti “al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso” (cfr. art. 29-sexies, comma 1, D.Lgs. 152/2006). Tale funzione, assegnata ai provvedimenti autorizzatori de qua (cfr. art. 29-sexies e 124 D.Lgs. 152/2006, per quanto rileva), non può arrestarsi nelle more dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione di settore. Pertanto, ove risultino esigenze di prevenzione o di precauzione in relazione all’esercizio di una determinata attività produttiva, anche in assenza di specifiche misure pianificatorie e programmatorie, esse sono soddisfatte attraverso previsioni di natura puntale emanate dalle autorità competenti nell’esercizio dei poteri autorizzatori previsti dalla legge.

TAR VENETO 1518-22