TAR Lombardia – Brescia, sez. I,  26/03/2019, n. 278

 

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Non sono illegittime le prescrizioni inserite nell’AIA di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi recanti limitazioni in ordine alle concentrazioni massime di sostanze perfluoroalchiliche nel percolato da discarica non essendo ingiustificata l’imposizione di limiti sul rilascio di PFAS dai rifiuti in quanto la criticità in esame è affrontata da una pluralità di fonti a livello internazionale ed è stata disciplinata dalle autorità del nostro paese, anche in assenza di codificazione legislativa (oltre agli “SQA-MA” delle acque superficiali di cui al D. Lgs. 172/2015), da soggetti pubblici di indiscussa autorevolezza (Ministero dell’Ambiente e Istituto Superiore di Sanità), i quali si uniformano alle indicazioni e raccomandazioni di organismi internazionali (OMS) e sono in linea con gli indirizzi restrittivi di singoli paesi avanzati (Germania, Stati Uniti) per le acque destinate al consumo umano e con la normativa UE per le acque superficiali, e considerando anche che il PFOS è stato definito dall’Unione Europea come “sostanza pericolosa prioritaria”.

TAR BRESCIA 278-19