Imballaggi: nuove norme UE sulla riduzione e il riciclo

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L’UE ha approvato in via definitiva con 476 voti favorevoli, 129 contrari e 24 astensioni, il nuovo regolamento che intende affrontare il crescente problema dei rifiuti da imballaggi e promuovere l’economia circolare.

Le norme comprendono obiettivi di riduzione degli imballaggi (del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040) e impongono ai Paesi UE di ridurre in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica. In aggiunta, fabbricanti e importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo.

Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron.

Per evitare effetti nocivi sulla salute, il testo vieta l’utilizzo delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), al di sopra di determinate soglie negli imballaggi a contatto con prodotti alimentari.

In particolare il nuovo regolamento europeo stabilisce che:

“A partire da … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell’Unione:

  1. a)      25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
  2. b)      250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, in via opzionale con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché
  3.  c)      50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle fornisce su richiesta alle autorità preposte all’applicazione delle norme una prova del fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS.

Ai fini del presente regolamento, le PFAS consistono in qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X’, dove X = -OR o -NRR’ e X’ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR”, -SR” o –NR”R”’; e dove R/R’/R”/R”’ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-).

Entro il … [4 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (UE) 2019/1021 o del regolamento (CE) n. 1935/2004.”

Leggi il testo completo approvato: Imballaggi: via libera a nuove norme UE su riduzione, riuso e riciclo | Attualità | Parlamento europeo (europa.eu)