Cons. Stato, sez. IV, 8/06/2022, n. 4679
E’ illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale all’istanza di accesso avanzata dalla società individuata tra i responsabili della potenziale contaminazione da PFAS delle acque sotterranee con riferimento al modello matematico di trasporto dell’acquifero, in quanto il modello e il database utilizzato per la sua implementazione costituiscono una “informazione ambientale” ex d.lgs. n. 195 del 2005 essendo riferiti alle “misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi” ambientali, in quanto rappresentano un “strumento per studiare l’evoluzione spazio-temporale degli inquinanti, fornendo un pieno supporto alle decisioni con informazioni scientifiche e tecniche”, non essendo peraltro possibile escludere pregiudizialmente dall’accesso ambientale un soggetto sol perché esso persegue anche fini economico – imprenditoriali.